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Legislazione medioevale del fiume Sile di Giovanni Netto

Legislazione del Comune di Treviso in materia di fiumi e particolarmente in riguardo al Sile dal 1207 al 1313

E' stato esaminato il testo degli Statuti del Comune, tanto la serie pubblicata dal Liberali (1207 - 1260), quanto le due compilazioni del 1284 e 1313 ancora inedite. In ciascuna disposizione sono state spesso recepite le precedenti con le opportune varianti, pertanto nei limiti del possibile sono state eliminate le ripetizioni, purché ciò non comportasse confusione.
Nella traduzione del testo latino si é cercato di semplificare la forma, eliminando i modi di dire propri del XIII e XIV secolo, ma aggiungendo i dati occorrenti per una migliore comprensione del testo, particolarmente per ciò che riguarda le misure ed i luoghi. Dove si parla di moneta si intende soldi e lire piccole, ma per i valori si rinvia alle opere richiamate nella nota relativa alle fonti e bibliografia. Queste pagine non esauriscono la materia in quanto vi sono numerosi documenti: diplomi imperiali o vescovili, contratti ecc. nei quali si tratta del fiume, suoi affluenti, pesca, mulini, manufatti ecc. ad esso connessi. Poiché mancano schedature anche elementari, sarà necessaria una indagine sistematica dei diversi fondi, pergamena per pergamena ed, al termine, il coordinamento dei singoli atti. Le norme statutarie sono qui di seguito presentate a gruppi secondo l'affinità della materia tratta da ciascuna.


Norme di carattere generale

II/274/702 (1231)
Allo scopo di impedire l'occupazione di spazi sul Sile e la consuetudine di allargarsi sulla riva del fiume, il podestà è obbligato ad eleggere entro tre mesi dal suo ingresso, quattro buoni ed idonei uomini. Essi dovranno con la massima cura ispezionare se vi sia qualcosa di occupato del o sul Sile, dal ponte di S. Martino fino alle mura di S. Maria Maggiore; ciò che troveranno di occupato il podestà farà liberare e riscuoterà l'ammenda. Né sarà lecito ad alcuno ricevere qualcosa da chi carica o scarica sulle rive del Sile o del Cagnano o nella pubblica via. II contravventore pagherà 100 soldi di ammenda al comune e quanto avrà occupato, senza discussione, dovrà restituire, salve le ragioni degli aventi diritto.
1/180 (1284) = 1.164 (1313)
Se qualche parte sarà stata occupata sul Sile, da qualcuno tra il ponte di S. Martino e le mura di S. Maria Maggiore, il podestà glielo farà rilasciare riscuotendo una ammenda di 100 soldi dagli occupanti. E' obbligato a far ispezionare da quattro uomini idonei scelti da lui e dalla curia se nei luoghi indicati vi sia qualcosa di occupato.
1/163 (1313) Nessuno possa ricever qualcosa per scaricare o far scaricare presso le rive del Sile e del Cagnano o nella via pubblica ed il contravventore pagherà 100 soldi; ma è fatta salva la ragione di chi ha dei diritti sul luogo e nella restèra, strade e vie, come dovrà documentare al podestà con esibizione di sentenza o privilegio redatto da notaio, entro due mesi dopo l'ingresso dei podestà, ma successivamente non sarà ascoltato.
II/138/370 (1231)
I proprietari di case sui Cagnani o sul Siletto in città potranno sporgere i poggioli per sette piedi sopra l'acqua, ma la distanza in fuori dal muro dell'edificio non potrà esser maggiore di 6 piedi sul Cagnano Maggiore e di 4 sul Cagnano Minore. Ma ciò dovrà esser fatto senza recar danno a quanti hanno diritti sull'acqua e facendo in modo che i proprietari dei molini possano curare le acque sotto i poggioli stessi. E' però concesso avere sul fiume ampores e mole cioè di 4 piedi sarà l'ampore sul Cagnano minore e Siletto e di 6 nel Cagnan maggiore, poggiati sui pali infissi nel letto del fiume, ma senza inganni.


1/193 (1284) = 1.253 (1313)
Testo identico al precedente, modificato in fine: ... su pali infissi nel letto del fiume, ma in modo da non ostacolare il corso delle acque ed i mugnai abbiano la possibilità di ripulire le acque al di sotto.
1/63/79 a (1218)
Il podestà in materia di fiumi cittadini promette di provvedere in buona fede e senza frode a vantaggio del comune.
2/11/23 (1231)
Testo uguale al precedente, ma continua: affinché non siano occupati oltre quanto concede lo statuto del comune, e se saranno stati occupati siano liberati. Il podestà riscuoterà l'ammenda. 1/164 (1313)
Circa i fiumi di città, nell'interesse de comune, con buona fede e senza frode il podestà provvederà che non si occupino altre aree, ma invece sia rilasciato quanto è occupato ed il contravventore dovrà pagare l'ammenda nella misura stabilita dal comune.


I Mulini

1/228 e 229 (1284) e 1/286 (1313)
Ordiniamo: il podestà con la sua curi dei consoli e degli anziani deve elegge re 4 buoni uomini i quali giurerann in buona fede di ricollocare lungo il retto corso della corrente i mulini, folli, opifici, e le altre costruzioni, come dovevano essere prima della guerra contro i Da Romano e come furono dopo sia nella città che fuori e se sarà possibile nelle medesime acque.
Poiché il Piave ha rovinato i Cagnani, a spese dei rispettivi proprietari, i mulini, tranne quelli di proprietà del comune, esistenti nel fiume Sile o negli altri Cagnani, ma per quelli di proprietà del comune, metà della spesa sarà degli affittuali e metà del comune. II podestà dovrà provvedere a questo entro otto giorni dal suo ingresso e tutto dovrà esser in ordine entro 4 mesi, in caso contrario gli saranno trattenuti sul suo stipendio cento lire di piccoli e le persone designate per il compito su indicato dovranno far eseguire quanto è più sopra precisato, in contrario saranno multate di 25 lire; i mugnai ai quali sarà stato ordinato di collocare i mulini lungo il filo della corrente e non avranno adempiuto all'obbligo pagheranno 25 lire di ammenda ogni volta che avranno avuto l'ordine dagli incaricati. Ma i capitoli di questo statuto non abbiano effetto nei riguardi dei mulini di Capedollo e Osedello; lo statuto sia esattamente osservato alla data prescritta e l'esecuzione cominci dalla parte inferiore del fiume.
1/287 (1313)
I mugnai della città, borghi ed anche dei villaggi devono collocare e mantenere delle apposite scalette davanti alle ruote dei mulini, se si guastano sono obbligati a rifarle sotto pena di 20 soldi. Il podestà, entro 15 giorni dal suo ingresso è obbligato a far giurare ai mugnai ed ai loro garzoni sul vangelo l'adempimento di questa norma.
1/288 (1313)
Un ponte largo almeno tre piedi dovrà esser collocato davanti al mulino, a spese del proprietario, con obbligo di tenerlo in ordine in modo che si possa transitarvi a piedi, ma ai due capi del ponte dovrà esser collocato un graticcio, in modo da impedire il transito ai cavalli ed ai carri. Inoltre le ruote dovranno esser rifatte occorrendo secondo l'antica consuetudine. Il contravventore pagherà al comune una ammenda di 100 soldi.
1/225 (1283) = 1/283 (1313)
Nessuno potrà sbarrare i fiumi in modo tale che l'acqua non possa scorrere ed esser lambita. Il contravventore pagherà 100 soldi, ma chi volesse chiudere per costruire una bampatora in modo che l'acqua possa esser lambita e nessuno possa far distogliere l'acqua dal suo corso, letto, o situazione in danno o pregiudizio di alcuna persona. Il contravventore pagherà al comune 10 lire ed a sue spese chiuderà l'acqua. Si presterà fede all'accusatore accompagnato da un testimonio.

2/274/702 (1231)
Dovranno esser estirpate fin dalle radici le erbe palustri che crescono nei fossati attorno alla città e nel Sile dalle mura di S. Teonisto fino alle mura di S. Maria Maggiore, nel mese di maggio di ogni anno. Il podestà ed i procuratori del comune sono tenuti a far eseguire questo ordine.
1/175 (1284) = 1/159 (1313)
Ogni anno nel mese di maggio saranno estirpate dalle radici tutte le erbe palustri che si trovano nelle fosse della città e dei borghi. II podestà ed i procuratori del Comune sono tenuti a far eseguire ciò, in modo che le fosse siano curate e messe in ordine dal Sile verso S. Teonisto e finendo ancora nel Sile alla Tolpada e dalla porta della Girada fino alla porta di S. Paolo. E la terra debba esser getta verso il terrapieno e le mura civiche in modo che l'acqua possa scorrere nelle fosse e non esser ostacolata dalle erbe: sarà fatto un busnello in pietra davanti alla porta di S. Cristina ed un altro dall'altra parte dell'acqua verso la pusterìa che normalmente era aperta in capo al ponte di pietra con la bampatora, a spese del Comune e deva esser tenuto in ordine dal comune o da quelli che ne hanno avuto carico, in modo che l'acqua possa entrare nelle fosse della città e che sia possibile quando occorre chiudere la bampatora. E se il podestà non avrà provveduto perda il valore di cento lire del suo salario.
1/163 (1284)
Il podestà è tenuto a far costruire almeno due ponti in pietra nella città o nei sobborghi come meglio sarà deciso dal consiglio dei 300, entro 8 mesi dal suo ingresso e ciò sia tassativo.
1/171 (1284) = IV.109 (1313)
Ogni anno saranno eletti dai vicini delle contrade che siano dei più importanti due uomini del vicinato e abili, per ogni ponte di pietra, per fare dei ponti di pietra in città e sobborghi e per custodire le mura della città, il terrapieno e le fosse della città da S. Martino e che siano tenuti a denunciare al podestà chiunque toglierà o riceverà pietre dei ponti o delle mura. E tali uomini avranno metà dell'ammenda. Ma per di più tutti quelli che giurano di seguire il podestà dovranno denunciare tali fatti ma soprattutto del terrapieno e delle mura civiche.


Normativa riguardante i Ponti

2/153.639 (1231)
Durante il suo governo il podestà dovrà far costruire un ponte di pietra in Conegliano Novello dove è ora quello di legno ed un altro ponte pure di pietra tra la piazza di S. Leonardo e le case dei figli di messer Costantino sul Cagnano minore. E circa il ponte di Conegliano Novello il podestà non potrà esser esonerato.
2/274/699 (1231)
A spese del Comune il podestà entro due mesi dal suo ingresso farà costruire un ponte di legno sul Cagnano maggiore sul quale possano passare sia i pedoni che i cavalli ed i carri. E questo sia costruito a valle del ponte di pietra di S. Leonardo tra le case di Catello da una parte e quelle dei figli del fu Triviso Corso. Il podestà non potrà chieder l'esonero, né questo potrà esser concesso.
2/291/745 (1231)
... (omissis)... nel quartiere di mezzo il secondo dei pesatori di biada e farina sarà collocato tra la chiesa di S. Lorenzo ed il ponte sul Sile dove meglio sembrerà opportuno.
2/261/688 (1231)
II ponte del Tiveron che è sul Sile sia costruito o restaurato da quelli che ne ebbero l'obbligo per consuetudine ed a loro spese, in pietra o legname, come. decideranno in maggioranza.
1/222 (1284) = 1/280 (1313)
Decretiamo che il ponte del Tiveron sul Sile deva esser mantenuto in ordine da quelli che lo fanno per consuetudine e di legno secondo la loro decisione, o della maggioranza. I pubblicatori controlleranno che ciò sia fatto e vi costringano gli obbligati.


Norme tecniche

2/157/341 (1233)
A spese del comune e da parte del medesimo sia costruita una alla di legno, coperta di tegole larga 8 piedi, sulla riva del Sile dal ponte nuovo fino all'angolo di S. Paolo che é dirimpetto al mangano di S. Maria di Betlem; in detta alla sul luogo parso più idoneo il podestà farà fare un mangano per conto del comune, con il quale potranno esser scaricate le botti o i recipienti con il vino ed olio e le altre merci. Di tali alla e mangano sarà riscossa una tassa per conto del comune nella misura che verrà stabilita dal podestà o dal consiglio.
2/12/26 (1231)
Il podestà non alienerà né consentirà siano alienati i molini del comune già in esercizio o che siano già stati ordinati.
II/231 (1313)
Nessuna barca o nave di qualunque specie potrà entrare o stare tra le palade o fuori a meno di mezzo miglio. Il contravventore pagherà per ogni volta al Comune 25 lire e la barca o nave con il suo carico sarà confiscata. Naturalmente questa disposizione vale solo per la notte (vedi event. per la catena 229 e 230 1313).
1/208 (1284) = 1/268 (1313)
Nessun nuovo tintore o fabbricante di carta osi sistemarsi o abitare in città di Treviso per svolgere le attività della sua arte dal ponte del Siletto e dal Ponte di S. Maria di Betlem o più a monte. Il contravventore pagherà ogni volta una ammenda di 10 lire.
1/165 (1313)
Il podestà con il parere della sua curia e degli anziani dovrà eleggere due buoni uomini per quartiere, uno del grado maggiore e l'altro del popolo delle scuole, i quali con i capomastri ed alcuni ingegneri provvedano per fare i busnelli e volte sotto terra nelle vie pubbliche e pure negli altri luoghi dove possano scorrere le androne. E quei busnelli scorrano verso l'acqua e siano fatti a spese del comune per metà e l'altra metà a carico di quelli che hanno le case sopra le strade suddette e ciò sarà approvato dal Consiglio dei 300.
1/149 (1313)
Dovunque sarà necessario, nei borghi e nella pieve di S. Giovanni ed anche in città saranno riattati i busnelli ed i ponti ed in caso fatti ex novo entro il tempo che sarà indicato dal Consiglio dei 300.
1/146 (1313)
Tutte le cerche ed i terrapieni che sono intorno alla città di Treviso ed ai suoi borghi devono esser tenuti in ordine e fatti ex novo se sembrerà bene al Consiglio dei 300, e dal terraglio per il quale si va a Mestre attraverso il Mareto, verso S. Giacomo di Schirial fino al Sile e per quei luoghi siano sistemati i terrapieni, le fosse o cerche di nuovo con il minor danno e scomodità di quelli che presso a tali luoghi hanno le loro chiusure, possessi o abitazioni ed il comune rimborserà quanti hanno possessi accanto ai terrapieni e fosse predette secondo quanto sarà giusto e conveniente.
2/247/628 (1232)
Se taluno giocando bestemmierà Dio e la Santa Maria o gli altri santi, o li ingiurierà, dovrà pagare un'ammenda di 20 soldi, dei quali metà andrà al comune e metà ai giurati, e chi non potesse pagare verrà posto alla corbella che vogliamo eretta sul Sile presso il ponte nuovo ed il podestà sarà tenuto a farla costruire.


La Restera

2/243/621 (1231)
Dappertutto dovrà esser sistemata e tenuta in ordine la restera, lungo la riva del Sile, come fu già consuetudine, da parte degli uomini di quel territorio, affinché sia possibile percorrerla con la resta. I procuratori del Comune vi faranno, ma senza indennizzo, le loro ispezioni.
1/181 (1284) = 1/161 (1313)
Ordiniamo che la restera del Sile sia fatta e sia mantenuta in ordine dagli uomini della città e delle ville che attraversa, in modo tale che si possa viaggiarvi bene con la resta ed i procuratori del comune controllino ogni anno non si sia ben in ordine e livellata.
1/162 (1313)
La detta restera sarà sempre libera e nessuno potrà occuparla o asportarvi terra o pietre ed il contravventore pagherà 100 soldi e dovrà restituire ciò che avrà occupato. I marinai, i mercanti ed i restarolli e chiunque userà il fiume in nave o barca, non dovranno danneggiare alcuno nelle biade, frutta, uve o nelle altre produzioni agricole, nelle siepi chiusure, nelle terre adiacenti la restera. Che il danneggiatore di giorno paghi 100 soldi e di notte 10 lire sempre con l'obbligo di riparare il danno; sarà sufficiente un solo testimone, di buona fama ed opinione e gli si darà piena fede.


La Pesca

2/293/701 (1231)
Stabiliamo che a nessuno sia permesso di catturare o far catturare trote dalla festa di ognissanti all'ottava di capodanno né squali dalla metà del mese di marzo fino alla fine di maggio (a), nel Sile, Melma e Storga, Piavesella, Cagnani e Siletto. Il contravventore pagherà 10 lire di ammenda e metà sarà del Comune, metà dell'accusatore. Il Podestà sarà obbligato a far prestare speciale giuramento ai pescatori di mestiere di osservare e vigilare in questa materia e di tenerli obbligati a denunciare i contravventori.

per (a) si aggiunga:
1/382 (1284) = 1/392 (1313) testo identico e (a) né i temoli quando hanno le uova.

2/270/691 (1231) = 1/380 (1284) - 1j391 (1313)
E indispensabile alla città porre a carico di oneste persone cura affinché per quanto è possibile non vada diminuendo la fecondità e quantità di pesci. Pertanto nessuno potrà trarre o far trarre nel Sile una frascata, salvo non sia fatta per una festa o occasione di una festa nella quale ci siano e vadano con la frascata almeno sette signore. Inoltre nessuno peschi o faccia pescare pesci nel Sile, Melma e Storga dalla metà di gennaio alla metà di marzo eccetto i gamberi. Il contravventore pagherà una ammenda di 10 lire, metà al comune e metà all'accusatore. Ai pescatori di professione il podestà sarà tenuto a far prestare speciale giuramento di osservare questa disposizione e farla osservare denunciando i contravventori. Se poi in quel periodo qualcuno sarà scoperto mentre vende pesci di quei fiumi, chiunque potrà prendersi il pesce e tenerselo, accusare il colpevole e riscuotere metà dell'ammenda. Ma questo statuto non si applica in quaresima.
A questo punto il 1284 e 1313 giungo e ciò salvi il diritto di chi ha disponibilità di tali acque.


Il Taglio tra Sile e Piave

1/74/105 e (ante 1215)
Durante il suo reggimento il podestà farà entro sei mesi eseguire un miglio del taglio che vada dal Sile al Piave e non potrà esser esonerato da tale obbligo.
1/143/221 (9.3.1218)
La norma relativa al taglio rimanga valida.
2/239/605 (1231)
Il taglio sia spianato presso la sua bocca presso il Piave e in altri due posti dalla bocca in su, secondo quanto sembrerà più utile al comune, affinché le ville vicine possano comodamente andarvi e tornarvi; spetta a tali ville tener in ordine. Sia lecito ai comuni di quelle ville ed a singole persone spianare il taglio e farvi sopra dei ponti come sembrerà meglio per andarvi e tornarvi come piacerà per loro utilità.
1/163 (1284) = 1/144 (1313)
Poiché un tempo sembrò utile scavare un taglio dalla bocca del Piave fino alle acque del Sile, il che ora appare di danno alle ville circostanti ed ai boschi del comune, ordiniamo che detto taglio nella bocca presso il Piave ed in due altri luoghi dovrà esser spianato dagli uomini delle ville intorno e tenuto in ordine dagli stessi. Sarà fatto in modo che l'acqua del Piave non entri nel taglio e che per i siti spianati sia possibile carreggiare con i carri da parte degli uomini delle ville e da chiunque voglia e sia lecito anche a singoli cittadini spianare il detto taglio e gettare su di esso dei ponti senza alcuna pena secondo il parere favorevole del Comune.


Il Piave minaccia Treviso 1/34/29/d (1212)

Il podestà avrà cura che il Piave non arrivi in città.
1/74/105/bb (1209)
I consoli avranno cura che il Piave non arrivi in città.
1/103:103/136 e (1218)
II procuratore avrà cura che il Piave non arrivi in città.
2/24/59 (1231)
Il podestà provvederà che il Piave non straripi ed arrivi in città disordinatamente, non andando di persona, ma per mezzo di persone che riterrà adatte a provvedere e farà questo ogni volta lo riterrà necessario.
1/162 (1284)
E' stabilito che il podestà ogni tre mesi, con quattro uomini, due dei cavalieri e due del popolo che egli stesso con la sua curia avrà eletto, è obbligato ad andar a provvedere sul posto che il Piave non venga in città e comincierà l'ispezione al fiume dal sasso di Nervesa fino a Spresiano e verrà più avanti se ciò sarà necessario. Per questo incarico il podestà non riceverà alcun compenso, mentre i suoi accompagnatori nell'ispezione riceveranno 7 soldi a testa al giorno.

Giovanni Netto


Bibliografia

Il testo originale degli Statuti del 1207-1313, probabilmente l'unica serie integralmente esistente di tutta la legislazione comunale italiana, è conservato nella Biblioteca Comunale di Treviso e parzialmente anche in quella Capitolare. Talora, specie per le reformationes, le due collezioni si integrano a vicenda. Le compilazioni 1207-1262 sono state pubblicate (Venezia 1950-55) in tre volumi da G. LIBERALI; i testi 1283 e 1313 sono tuttora inediti: la sig.na B. BETTO ha però in preparazione l'edizione ed ha già dato alle stampe una nota introduttiva nell'Archivio Veneto (Venezia 1976). Per le usanze, situazioni, della Città nell'età di mezzo, vedere di A. MARCHESAN la celebre «Treviso Medievale» (1923) ristampata con aggiornamento bibliografico da L. GARGAN nel 1971; vedere anche il mio "Nel '300 a Treviso" (1976).

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